VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLE NORME SUL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI PERSONE
VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLE NORME SUL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI PERSONE AVVERTENZE
Dichiarazioni mendaci (Artt. 494, 495, 496 Codice Penale) Il trasgressore e il responsabile in solido, nel caso rendano dichiarazioni mendaci, sono perseguibili ai sensi degli artt. 494, 495 e 496 del codice penale.
Momentaneamente sprovvisto di abbonamento (Art. 2, comma 3, L.R. 26 maggio 2009, n. 12) Per l’infrazione contestata è ammesso il pagamento di una somma pari al doppio della tariffa regionale ordinaria relativa alla percorrenza di riferimento, se l’abbonamento nominativo viene presentato presso i competenti uffici della Società A.P.M. Azienda Pluriservizi Macerata S.p.A. (punto n. 12), entro il termine perentorio di tre giorni decorrenti dalla consegna o, se questa non ha avuto luogo, dalla notificazione del presente verbale. La mancata presentazione nel termine sopra indicato comporta la possibilità di ricorrere al pagamento in misura ridotta di cui al successivo punto 4 (pagamento in misura ridotta).
Pagamento in misura minima (Art. 9, comma 2, della L.R. 26 maggio 2009, n. 12) Per le infrazioni contestate è ammesso il pagamento della sanzione pecuniaria nella misura minima prevista ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, e dell’articolo 3, comma 1, della L.R. n. 12/09, nelle mani dell’agente verbalizzante, all’atto di contestazione, o entro il termine perentorio di tre giorni decorrenti dalla consegna o, se questa non ha avuto luogo, dalla notificazione del presente verbale di Accertamento, presso gli sportelli della Società A.P.M. Azienda Pluriservizi Macerata S.p.A.. Il mancato pagamento nel termine sopraindicato comporta la possibilità di ricorrere al pagamento in misura ridotta di cui al successivo punto 4 (pagamento in misura ridotta).
Pagamento in misura ridotta (Art. 9, L.R. n. 33 del 10 agosto 1998) Per l’infrazione contestata è ammesso il pagamento entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla consegna o, se questa non ha avuto luogo, dalla notificazione del presente verbale, con effetto liberatorio per coloro che lo effettuano, della sanzione amministrativa in misura ridotta oltre alle eventuali spese per la notifica dell’atto. Il mancato pagamento nel termine sopraindicato comporta l’avvio della procedura di irrogazione della sanzione ai sensi degli artt. 13 L.R. n. 33/98 e 5 L.R. 12/09. Decorso il termine stabilito nell’ordinanza, si procede coattivamente secondo le disposizioni di legge.
Modalità di pagamento Recandosi presso lo sportello clienti di V.le Don Bosco n. 34 Macerata nei seguenti orari: • Mattina dal Lunedì al Venerdì dalle 8:30 alle 12:30 • Pomeriggio il Martedì ed il Giovedì dalle 14:20 alle 17:00 Importi sanzioni:
Sanzione minima con pagamento entro 3 giorni dall’emissione
Sanzione ridotta dal 4° al 60° giorno dall’emissione
Dal 61° giorno dall’emissione in assenza di reiterazione
Dal 61° giorno dall’emissione in presenza di reiterazione
€54,00
€90,00
€135,00
€270,00
L’importo da pagare viene determinato in base al momento del pagamento rispetto all’emissione della sanzione ed occorre poi aggiungere la tariffa evasa di € 1,35.
Scritti difensivi e audizione (Art. 10 e Art. 13, comma 1, L.R. 10 agosto 1998, n. 33) Entro trenta giorni dalla data di consegna o di notificazione del presente verbale, il trasgressore o gli eventuali esercenti le autorità del minore possono far pervenire propri scritti difensivi in carta semplice, spedendoli mediante lettera raccomandata a.r., a mezzo posta elettronica o consegnandoli direttamente presso gli uffici della Società A.P.M. Azienda Pluriservizi Macerata S.p.A. (punto n. 12) che in tal caso, ne rilascia ricevuta. Essi possono, altresì, chiedere di essere sentiti dal soggetto competente ad irrogare la sanzione.
Irrogazione delle sanzioni (Art. 5, comma 1, L.R. n.12 del 26 maggio 2009) Trascorso il termine di 60 giorni dalla consegna o dalla notificazione del Verbale di accertamento senza che si sia proceduto al pagamento di quanto dovuto, l’organo cui spetta irrogare la sanzione amministrativa è la Società A.P.M. Azienda Pluriservizi Macerata S.p.A.
Pagamento rateale della sanzione pecuniaria (Art. 14, L.R. n. 33 del 10 agosto 1998) La sanzione irrogata può essere rateizzata su richiesta dell’interessato, che si trova in condizioni economiche disagiate, con le modalità previste dell’articolo 26 della Legge n. 689 del 1981.
Reiterazione (Art. 4, L.R. n. 12 del 26 maggio 2009) Qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare si applica la sanzione amministrativa calcolata nel massimo.
Opposizione (Art. 16, L.R. n. 33 del 10 agosto 1998 e Art. 22, Legge n. 689 del 24 novembre 1981) Contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace di Macerata, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. Il termine è di sessanta giorni se l’interessato risiede all’estero. L’opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l’ordinanza notificata. Il ricorso deve contenere altresì, quando l’opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito. Se manca l’indicazione del procuratore la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito. Se manca l’indicazione del procuratore la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito presso la cancelleria del giudice adito. Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal Codice di Procedura Civile. L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza non impugnabile.
Esecuzione forzata (Art. 17, L.R. n. 33 del 10 agosto 1998 e Art. 22, Legge n. 689 del 24 novembre 1981 Salvo che sia stata proposta opposizione e il giudice abbia sospeso l’esecuzione dell’ordinanza-ingiunzione di pagamento, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento il soggetto che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione procede, nei confronti del trasgressore e dell’esercente l’autorità sul minore, alla riscossione delle somme dovute in base alle norme vigenti.
Contatti della Società A.P.M. Azienda Pluriservizi Macerata S.p.A. Sede legale: V.le Don Bosco n. 34, cap 62100 Macerata. PEC: apmgroup@pec.apmgroup.it – E-mail: info@apmgroup.it Ai sensi del REG. UE 2016/679 vi informiamo che i vostri dati anagrafici sono conservati presso i nostri archivi ed utilizzati per finalità amministrative, contabili e per adempimenti agli obblighi di legge. L’informativa completa è visualizzabile al presente link: http://www.apmgroup.it/privacy-policy-2/