Addebito deposito cauzionale

ADDEBITO DEPOSITO CAUZIONALE DALL’01/06/2014

Con Delibera n. 86/2013/R/IDR del 28/02/2013 l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) ha stabilito che tutti gli utenti attivi debbano versare al gestore un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi contrattuali; tale deposito cauzionale costituirà pertanto una forma di tutela da eventuali insolvenze. L’obbligo del versamento del deposito cauzionale non riguarderà gli utenti con domiciliazione bancaria o postale della bolletta e con un consumo fino a 500 mc annui.

L’importo del deposito cauzionale verrà articolato per ogni utenza in funzione sia del consumo storico, sia della tipologia di utenza.

La restituzione del deposito cauzionale avverrà nel caso di revoca dell’utenza nella fattura di chiusura e nel caso di attivazione della domiciliazione bancaria o postale nella prima fattura utile successiva alla domiciliazione.

La restituzione del deposito cauzionale sarà sempre maggiorata degli interessi legali.

Per gli utenti che hanno già versato una somma a titolo di anticipo sui consumi, il gestore provvederà ad effettuare i conguagli con il nuovo deposito cauzionale a partire dalla prima fattura utile dopo l’entrata in vigore dell’applicazione del deposito.

Per le utenze attive il deposito cauzionale, determinato in base ai consumi storici dell’utenza, sarà commisurato a tre mensilità del consumo annuo. 

In mancanza di consumi storici il deposito cauzionale sarà stimato in funzione della tipologia di uso.
Appena disponibili i consumi storici di almeno 1 anno l’importo del deposito verrà rideterminato in funzione di tre mensilità del consumo annuo e modificato se inferiore o superiore al 20% di quello precedentemente stimato.