TUTELE PER L’UTENTE IN CASO DI PERDITE OCCULTE
In caso di perdita occulta l’utente può accedere a due diverse tipologie di tutela:
1) Tutela prevista dall’Ente d’Ambito (AATO3 Marche Centro Macerata), Allegato “N” del Regolamento d’Utenza
I requisiti per accedere alla tutela AATO3 sono:
- — Aver aderito al Fondo di garanzia per perdite occulte;
- — Aver presentato la domanda entro 90 gg. la scadenza della fattura contenente i consumi anomali;
- — Non aver usufruito nel corso del medesimo anno solare di un altro intervento al Fondo di garanzia;
- — Aver registrato un “consumo anomalo” pari ad almeno il doppio del consumo medio giornaliero di riferimento (consumo medio giornaliero degli ultimi due anni antecedenti la perdita, relativo al medesimo periodo indicato nella fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo ovvero, in caso di nuove attivazioni, consumo medio giornaliero della stessa tipologia d’utenza);
- — I consumi anomali siano imputabili ad una “perdita occulta” così come definita dalla direttiva n. 2/2011 dell’ATO 3
- — L’istante abbia rintracciato la perdita e fatto riparare l’impianto idrico di proprietà.
In caso di accoglimento della richiesta di riduzione per perdita occulta, l’importo da addebitare all’utente viene quantificato nel modo seguente:
- — Si applicano le tariffe vigenti ad un consumo pari a quello medio giornaliero di riferimento, considerando sia i consumi di acquedotto che quelli di fognatura e depurazione;
- — Il consumo eccedente quello medio giornaliero di riferimento viene addebitato all’utente alla tariffa di acquedotto più bassa corrispondente alla tipologia di fornitura di appartenenza ridotta della metà.
2) Tutela prevista dall’Arera (Testo Integrato TIMSI allegato “A” alla delibera n. 218/2016/R/IDR), integrato e modificato dalla deliberazione 21/12/2021, 609/2021/R/IDR
I requisiti per accedere alla tutela ARERA sono:
- — Aver presentato la domanda entro 90 gg. dalla scadenza della fattura contenente i consumi anomali;
- — Non aver usufruito delle tutele previste ARERA, nei tre anni precedenti alla data della fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo;
- — Aver registrato un “consumo anomalo” pari ad almeno il doppio del consumo medio giornaliero di riferimento (consumo medio giornaliero degli ultimi due anni antecedenti la perdita, relativo al medesimo periodo indicato nella fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo ovvero, in caso di nuove attivazioni, consumo medio giornaliero della stessa tipologia d’utenza);
- — I consumi anomali siano imputabili ad una “perdita occulta” così come definita dalla direttiva n. 2/2011 dell’ATO 3;
- — L’istante abbia rintracciato la perdita e fatto riparare l’impianto idrico di proprietà.
In caso di accoglimento della richiesta di riduzione per perdita occulta, l’importo da addebitare all’utente viene quantificato nel modo seguente:
- — Si applicano le tariffe vigenti ad un consumo pari a quello medio giornaliero di riferimento, considerando sia i consumi di acquedotto che quelli di fognatura e depurazione;
- — Il consumo eccedente quello medio giornaliero di riferimento viene addebitato all’utente alla tariffa di acquedotto più bassa corrispondente alla tipologia di fornitura di appartenenza ridotta della metà, fatta salva l’applicazione di una franchigia su tale volume pari al 30%, che verrà fatturata secondo gli scaglioni ordinari;
Nei casi in cui non sia possibile attivare la tutela AATO 3 e la Tutela ARERA, per mancanza del requisito del consumo pari almeno al doppio del consumo medio giornaliero di riferimento e/o per presentazione istanza per perdita occulta oltre i termini stabiliti, a seguito di dimostrazione della perdita nell’ambiente, il Gestore provvede comunque al rimborso del corrispettivo di fogna e depurazione.
ALLEGATO N REGOLAMENTO SII TUTELE DI PREZZO PER PERDITE OCCULTE